COVID-19


Il Poliambulatorio Gratia et Salus è autorizzato ad effettuare i test sierologici qualitativi per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM Covid-19 (determinazione regionale n.8473 del 20/05/2020).

L’esame, che non richiede di presentarsi a digiuno, è di semplice e rapida esecuzione: mediante un prelievo ematico da polpastrello, grazie ad una metodica immunocromatografica, è possibile rilevare la presenza degli anticorpi specifici per il Covid-19. Gratia et Salus si avvale di un kit altamente performante ed affidabile. Il risultato è atteso dopo 10 minuti.
Leggi l’Informativa per il test sierologico (PDF)

I medici competenti operanti nel poliambulatorio sono inoltre abilitati ad effettuare il tampone antigenico per la rilevazione dell’Antigene SARS-CoV2. Anche in questo caso il kit utilizzato è di elevata sensibilità e specificità, rispettivamente del 97,6% e 100%. L’esito viene comunicato all’interessato nell’arco di 15 minuti.
Leggi l’Informativa per il Tampone Rapido (PDF)

Grazie alla collaborazione con laboratori autorizzati è inoltre possibile richiedere il test sierologico quantitativo, particolarmente indicato per la rilevazione del titolo anticorpale sviluppato in seguito alla vaccinazione anti-Covid.

Il Poliambulatorio Gratia et Salus non effettua direttamente il tampone molecolare (PCR) ma, in caso di positività al test sierologico o al tampone antigenico, è possibile richiedere l’erogazione del servizio. Sarà cura di Gratia et Salus individuare personale qualificato e autorizzato ad effettuare tale tipologia di test.

Sia in caso di test sierologico che di tampone antigenico è richiesta la prescrizione da parte del medico.

Al termine, viene rilasciata la documentazione attestante lo stato di salute inerente al Covid-19.

 

 

Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO.
Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla
vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

In caso di privati, è necessario presentarsi con la richiesta del medico di base.

E’ possibile richiedere la prenotazione compilando il form, oppure contattando direttamente il poliambulatorio (Tel. 051.558638 / info@gratiaetsalus.it)